Agevolazioni fiscali per sostituzione infissi

BUONE NOTIZIE!

La legge di bilancio 2020 proroga le detrazioni per la sostituzione di infissi e schermature solari Ecobonus e Bonus casa fino al 21/12/2020.  

Per i clienti che intendono usufruire dell’Ecobonus, ci occuperemo gratuitamente della comunicazione telematica all’ENEA (APE e schermature solari esclusi).

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ex legge 296/2006

ECOBONUS detrazioni del 50% 65% 70% 75% 80% 85%

 

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’ecobonus, cioè la detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e posa in opera di infissi (interventi sull’involucro dell’edificio) e di schermature solari, tra le quali rientrano tende da sole e zanzariere.

La detrazione consente di beneficiare di uno sconto Irpef / Ires pari al 50% della spesa sostenuta in 10 anni, con un limite massimo di spesa di 60.000 Euro.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle:

  • relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi o sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.
  • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (ad esempio l’assistenza muraria per la posa del controtelaio dell’infisso)

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)

Come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  • Istituti autonomi case popolari e cooperative.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.
  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).

Per la sostituzione di infissi nell’ambito di interventi realizzati su parti condominiali, la percentuale di spese detraibili è maggiore, nello specifico esistono 4 aliquote 70%, 75%, 80%, 85% applicabili in funzione della tipologia di intervento.

I contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I PAGAMENTI

  • Il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale (tutti gli istituti di credito hanno predisposto l’apposito bonifico “parlante”: con indicati nella causale: gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva, o il codice fiscale, del soggetto a favore de quale è effettuato il bonifico).
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA, in via telematica attraverso l’applicazione web al sito https://detrazionifiscali.enea.it/, la seguente documentazione:

  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.
  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE), attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)

NB: per la sola sostituzione di infissi e posa in opera di schermature solari L’APE non è richiesto

Nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate è prevista, è stato anche soppresso l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.

L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori all’Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE:

 

  • certificato di asseverazione
  • ricevuta di trasmissione dei documenti
  • fatture o ricevute fiscali
  • ricevute dei bonifici

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Art. 16 bis del DPR 917/86

BONUS CASA detrazioni del 50%

 

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato le detrazioni la per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusa la sostituzione degli infissi.

La detrazione consente di beneficiare di uno sconto Irpef pari al 50% della spesa sostenuta in 10 anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 Euro per ciascuna unità immobiliare.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (es: progettazione, perizie), oltre a ogni altra spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento (certificazioni, messa in regola, oneri, bolli, diritti), e le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (ad esempio l’assistenza muraria per la posa dei controtelai degli infissi).

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • oggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

PER QUALI INTERVENTI

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.

Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria b)
  • restauro e risanamento conservativo c)
  • ristrutturazione edilizia d)
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • interventi effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
  • Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. (furto, aggressione, sequestro, danni a persone e/o cose).

Rientrano in questo punto i seguenti articoli:

  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque una “nuova costruzione”.

I PAGAMENTI

  • Il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale (tutti gli istituti di credito hanno predisposto l’apposito bonifico “parlante”: con indicati nella causale: gli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva, o il codice fiscale, del soggetto a favore de quale è effettuato il bonifico).
  • Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:

  • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione preliminare all’Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono tale obbligo.

Solo per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, occorre trasmettere  all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, in via telematica attraverso l’applicazione web al sito https://bonuscasa2019.enea.it/  entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE:

  • fatture o ricevute fiscali
  • ricevute dei bonifici
  • ricevuta di trasmissione dei documenti (ove richiesta)

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso di

  • domanda di accatastamento, (se l’immobile non è ancora censito)
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), (se dovuta)
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, (per gli interventi sulle parti condominiali)
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi).
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

NB: Le detrazioni fiscali sono riconosciute soltanto per interventi effettuati su edifici esistenti a destinazione residenziale, non sono ammesse in detrazione le spese sostenute per la costruzione di un nuovo immobile.

CUMULABILITÀ TRA LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO E QUELLA PER RECUPERO EDILIZIO

Le detrazioni per il risparmio energetico e quelle per recupero edilizio non sono cumulabili, pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.

AGEVOLAZIONE IVA

Per la sostituzione degli infissi nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica, è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%.

Interventi elencati alle lettere a), b), c), d), e) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di:

  • manutenzione ordinaria a)
  • manutenzione straordinaria b)

È prevista l’Iva ridotta al 10%, nello specifico gli infissi sono definiti beni “di valore significativo”, pertanto l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

In merito all’identificazione dei beni significativi, la circolare 16/E del 12/7/19 ha fornito degli importanti chiarimenti, stabilendo che solo l’infisso è da considerare bene significativo, escludendo tutti gli altri beni o parti staccate, come avvolgibili, cassettoni, persiane, scuri, chiusure di sicurezza, tende e zanzariere, purché in possesso di autonomia funzionale rispetto al bene significativo.  È stato inoltre chiarito, come il valore del bene significativo, non sia il prezzo di vendita al cliente finale, bensì il prezzo di acquisto, o il costo di produzione, al netto del margine del cessionario.

Questa nuova interpretazione rende possibile l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% sull’intero importo della prestazione, nella quasi totalità dei casi.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di:

  • restauro c)
  • risanamento conservativo d)
  • ristrutturazione e)

L’aliquota Iva del 10% si applica alle forniture di infissi, sull’importo totale della prestazione.

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

QUANDO NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

NOTA

Le indicazioni riportate sono estrapolate dalle guide dell’Agenzia delle Entrate, hanno carattere puramente indicativo, escludendo qualsiasi responsabilità per Finale Serramenti Srl.

Per maggiori informazioni sulle procedure, e per sapere se potete usufruire o meno delle detrazioni, dovete fare riferimento unicamente al Vostro consulente fiscale o in mancanza, alla versione più aggiornata delle guide rilasciate dall’Agenzia delle Entrate al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it.

 

Agevolazioni fiscali per sostituzione infissi